Documenti Ufficiali

 

 

STATUTO DELLA SEZIONE DI PISTOIA DEL CNGEI

“CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI”

approvato dall’Assemblea del 10 Febbraio 2012

 

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 1 – LA SEZIONE (immodificabile)

1. L’associazione denominata “Sezione Scout di PISTOIA del CNGEI “Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani”, di seguito denominata Sezione, ha la propria sede legale a Pistoia in Via Ciliegiole, 52.

2. Il cambio dell’indirizzo della sede non comporta la modifica dello Statuto.

3. La Sezione ha una struttura democratica.

4. La Sezione è affiliata all’Associazione CNGEI “Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani”, di seguito denominata CNGEI,- iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale – ed è impegnata a rispettarne lo Statuto ed i Regolamenti.

5. La Sezione è tenuta a versare al CNGEI una quota di affiliazione, nell’entità e nei termini stabiliti dal Consiglio Nazionale del CNGEI.

6. La Sezione, nell’esercizio delle proprie attività, adotta bandiere, guidoni, uniformi e distintivi le cui dimensioni, forme, logotipi ed uso sono definiti dai Regolamenti approvati dall’Associazione affiliante.

 

Art. 2 – SCOPI (immodificabile)

1. La Sezione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

2. La Sezione persegue gli stessi scopi del CNGEI ed in particolare:

a) l’educazione fisica, morale, civica e spirituale della gioventù, senza distinzione alcuna di sesso,

etnia, religione, condizione sociale e fisica, con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito di

iniziativa e risorsa, dell’autodisciplina, del sentimento dell’onore e della dignità personale e

dell’amore per la natura nonché del senso della responsabilità e della solidarietà umana;

b) la sensibilizzazione degli adulti agli ideali dello scautismo, affinché collaborino, impegnandosi

attivamente, allo sviluppo della Sezione e del CNGEI.

3. La Sezione ha inoltre lo scopo di promuovere la cultura del servizio, del volontariato e l’adesione alle

attività di promozione sociale.

4. La Sezione, per il conseguimento degli scopi, applica il metodo educativo scout come delineato dal

fondatore Robert Baden-Powell ed interpretato dal CNGEI.

5. La Sezione è tenuta a rispettare e porre in attuazione le delibere e le raccomandazioni del CNGEI.

6. La dimensione spirituale caratterizza ogni momento dell’attività educativa ed è curata dagli educatori nel

rispetto del principio di laicità, proponendosi di formare un individuo educato alla ricerca,

all’approfondimento delle proprie convinzioni, alla disponibilità al confronto e all’accoglienza.

7. Le attività della Sezione e le sue finalità sono ispirate a principi di laicità, di pari opportunità e sono

rispettose dei diritti inviolabili della persona.

 

TITOLO II

SOCI

 

Art. 3 – SOCI

1. I soci si dividono in soci giovani e soci adulti:

1. i soci giovani sono i tesserati che sono in fase educativa come previsto dai Regolamenti del CNGEI;

2. i soci adulti sono i tesserati che compiono almeno i 19 anni entro il 31 dicembre dell’anno scout di riferimento. Essi, conoscendo e condividendo i principi fondamentali dello scautismo e le scelte del CNGEI, svolgono volontariato nella Sezione, ricoprendo incarichi e ruoli anche in base alle necessità della stessa e alle proprie caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità in modo personale, gratuito e senza scopo di lucro.

 

Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE

1. Possono far domanda per diventare soci di una Sezione tutte le persone di ambo i sessi, salvo quanto

disposto dal comma successivo.

2. Non possono essere iscritti alla Sezione:

a) i soci di altre organizzazioni Scout, riconosciute o meno dagli Organismi Mondiali, o che si qualificano tali, operanti nel territorio nazionale;

b) coloro che sono stati espulsi dal CNGEI.

3. Le domande d’ammissione dei soci devono essere presentate al Presidente di Sezione e devono essere corredate dal versamento della quota prevista. Le domande degli aspiranti soci minorenni devono essere sottoscritte da chi esercita la potestà genitoriale.

4. L’esame delle domande di ammissione è demandato al Comitato di Sezione, che le valuta nella prima riunione possibile, motivando eventuali rigetti. Nel caso dei soci giovani, l’esame delle domande di ammissione può essere demandato al Commissario di Sezione con facoltà di delega al Capo Gruppo.

5. La quota associativa non è trasmissibile a terzi ed è rimborsabile solo in caso di rigetto della domanda di ammissione. Detta quota è stabilita dall’Assemblea dei soci ed è comprensiva della quota associativa nazionale.

 

Art. 5 – DIRITTI

1. I soci hanno diritto di:

a) partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;

b) partecipare alle Assemblee di Sezione con diritto di parola e, se maggiorenni, di voto;

c) essere nominati per ricoprire qualsiasi incarico della Sezione, se soci adulti ed in possesso dei requisiti;

d) essere eletti a qualsiasi carica della Sezione, se soci adulti;

e) indossare l’uniforme nelle occasioni previste dai Regolamenti del CNGEI, fregiandosi dei distintivi che competono loro;

f) avere una copertura assicurativa per gli infortuni e, se soci adulti, anche una copertura per responsabilità civile, stipulate e garantite dal CNGEI;

g) usufruire di tutti i servizi che il CNGEI mette a disposizione dei soci;

h) ricevere pubblicazioni e notiziari associativi senza l’aggiunta di ulteriori quote;

i) ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;

j) assistere alle Assemblee del CNGEI;

k) partecipare alle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Sezione;

l) ricevere la tessera di socio

m) avere accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri della Sezione.

 

Art. 6 – DOVERI

1. I soci devono:

a) rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;

b) rispettare tutte le norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della Sezione e del CNGEI;

c) pagare la quota associativa.

2. Se soci adulti devono inoltre:

a) aderire agli scopi associativi e condividerli.

b) prestare volontariamente a titolo gratuito la loro opera in favore della Sezione e del CNGEI;

c) svolgere azione di diffusione dello scoutismo, così come interpretato nei Regolamenti del CNGEI;

d) collaborare, in base alle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento della Sezione;

e) non avvalersi della qualifica di socio per propaganda dei partiti o elettorale a qualsiasi livello;

3. Il comportamento del socio deve essere improntato al rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti del CNGEI.

 

Art. 7 – ONORIFICENZE

1. Sono previste distinzioni al valore, al merito e di benemerenza per premiare atti di valore compiuti dai soci, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi al CNGEI. Tali onorificenze, e il loro conferimento, sono stabilite dai Regolamenti del CNGEI.

 

Art. 8 – SANZIONI DISCIPLINARI (immodificabile)

1. Presidente di Sezione, Commissario di Sezione e Comitato di Sezione possono infliggere i seguenti provvedimenti:

a) ammonizione;

b) deplorazione.

2. Gli interessati, nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento possono impugnare lo stesso con istanza rispettivamente:

a) al Comitato di Sezione per i provvedimenti adottati da Presidente di Sezione e da Commissario di Sezione;

b) al Giurì d’Onore per i provvedimenti adottati dal Comitato di Sezione.

3. Qualora le mancanze siano commesse da un dirigente oppure rivestano carattere di particolare gravità, il Comitato di Sezione demanda sollecitamente il caso al Giurì d’Onore e ne esegue la decisione.

4. Presidente di Sezione o Commissario di Sezione possono in ogni caso adottare in via urgente la sospensione temporanea in attesa della decisione dell’organo competente.

 

Art. 9 – RECESSO/ESPULSIONE DEL SOCIO

1. La cessazione della qualità di socio avviene per mancato pagamento della quota associativa annuale, per dimissioni o per espulsione.

2. Le dimissioni avvengono mediante comunicazione scritta da inviare al/alla Presidente della Sezione, diventano operative dalla data di ricevimento e non necessitano di accettazione.

3. L’espulsione può avvenire in caso di inadempienza dei doveri previsti o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale alla Sezione e/ o al CNGEI.

4. L’espulsione del socio è deliberata dall’organo del CNGEI preposto, il Giurì d’Onore, e da questo comunicata a mezzo lettera raccomandata al medesimo assieme alle motivazioni che hanno dato luogo alla espulsione. I soci receduti e/o espulsi che abbiano cessato di appartenere alla Sezione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della Sezione e del CNGEI.

 

TITOLO III

SOSTENITORI

 

Art. 10 – SOSTENITORI

1. I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti pubblici e privati che sostengono e facilitano le iniziative della Sezione mediante il pagamento di un contributo annuale su base volontaria.

2. Le richieste di ammissione dei sostenitori devono essere presentate al Presidente di Sezione. L’esame delle richieste è demandato al Comitato di Sezione, che si deve esprimere nella prima riunione utile; in ogni modo deve comunicare all’interessato l’accoglimento o l’eventuale rigetto motivato.

3. L’accettazione del rinnovo deve essere confermata ogni anno dal Comitato di Sezione.

4. I sostenitori:

a) ricevono la tessera di “sostenitore”;

b) ricevono senza l’aggiunta di ulteriore quota pubblicazioni e notiziari associativi;

c) non sono soci della Sezione e quindi non possono essere eletti in nessun organo della Sezione, né ricoprire cariche o incarichi né hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria;

d) non devono avvalersi della loro qualifica per propaganda elettorale o dei partiti a qualsiasi livello

e) hanno comportamenti, morali, statuti e regolamenti, oggetti sociali non contrari ai principi dello scautismo e al presente Statuto

 

TITOLO IV

STRUTTURA DELLA SEZIONE

 

Art. 11 – ORGANI DI SEZIONE

1. Sono organi della Sezione:

a) Assemblea di Sezione;

b) Presidente di Sezione;

c) Commissario di Sezione

d) Comitato di Sezione

e) Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione.

2. Qualsiasi carica, incarico o funzione previsto dallo Statuto e dai Regolamenti è attribuito esclusivamente a persone che abbiano la qualità di socio adulto della Sezione, sono svolte a titolo gratuito e decadono con la perdita di tale qualità.

3. Le sedute del Comitato di Sezione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica

4. Le dimissioni del/della Presidente di Sezione o della maggioranza dei componenti del Comitato di Sezione comportano la decadenza dell’intero Comitato di Sezione e dei dirigenti da questo nominati. Il Presidente di Sezione, o in caso di suo inadempimento il Collegio dei Revisori dei Conti, è tenuto alla convocazione dell’Assemblea di Sezione per le nuove elezioni, non oltre sessanta giorni dalla verificata decadenza.

5. Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsiasi altro motivo, si procede a nuove elezioni di essa alla prima Assemblea di Sezione.

6. Quando però negli organi elettivi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il/la Presidente di Sezione è tenuto/a a convocare l’Assemblea di Sezione per l’elezione dei nuovi membri nel termine di sessanta giorni.

7. I nuovi eletti in base al presente articolo durano in carica fino alla scadenza del triennio di gestione del Comitato di Sezione.

8. Ogni carica, incarico e funzione previsti dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione sono a titolo gratuito e hanno la durata di tre anni.

9. E’ ammessa la rieleggibilità.

 

Art. 12 – ASSEMBLEA DI SEZIONE

1. L’Assemblea di Sezione è l’organo decisionale della Sezione.

2. All’Assemblea di Sezione partecipano con diritto di parola tutti i soci.

3. L’Assemblea di Sezione delibera con il voto dei soci che hanno raggiunto la maggiore età.

4. L’Assemblea di Sezione, in ogni convocazione, è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

5. I soci debbono intervenire personalmente ovvero è loro facoltà delegare esclusivamente altro socio della Sezione.

6. I soci che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti per il calcolo delle maggioranze previste.

7. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

8. L’Assemblea di Sezione

a) elegge il Presidente di Sezione, il Commissario di Sezione, il Comitato ed il Collegio dei Revisori dei

Conti di Sezione;

b) assume le deliberazioni concernenti lo Statuto ed il Regolamento di Sezione;

c) approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo di Sezione;

d) delibera sull’entità della quota annuale da richiedere ai soci;

e) approva il Progetto di Sezione e i suoi aggiornamenti, delibera sugli obiettivi annuali e adotta il bilancio preventivo ad essi collegato;

f) elegge i delegati all’Assemblea del CNGEI;

g) approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi del CNGEI;

h) delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Comitato di Sezione o che vengano sollevate dai soci.

9. L’Assemblea di Sezione è convocata in sessione ordinaria ogni anno almeno trenta giorni prima dell’Assemblea del CNGEI, con lettera del Presidente di Sezione inviata almeno quindici giorni prima e contenente l’ordine del giorno.

10. L’Assemblea Straordinaria di Sezione è convocata dal Presidente di Sezione anche su richiesta del Comitato di Sezione o di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. La richiesta deve contenere l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente di Sezione, l’Assemblea Straordinaria di Sezione potrà essere convocata dai richiedenti.

11. Per la convocazione della assemblea di Sezione, sia ordinaria che straordinaria, potranno essere previste dai Regolamenti CNGEI ulteriori forme di pubblicità oltre alla posta ordinaria.

 

Art. 13 – PRESIDENTE DI SEZIONE

1. Il/la Presidente di Sezione, eletto/a dall’Assemblea di Sezione, è il legale rappresentante della Sezione.

2. Il Presidente di Sezione:

a) convoca l’Assemblea di Sezione;

b) convoca e presiede il Comitato di Sezione;

c) nomina, su proposta del Commissario di Sezione e su designazione del Comitato di Sezione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione e gli eventuali responsabili di settori specifici previsti dal Progetto di Sezione approvato dall’Assemblea;

d) nomina inoltre, su designazione del Comitato di Sezione, il Tesoriere;

e) Instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli enti locali e provvede agli adempimenti fiscali anche richiedendo il rilascio del Codice Fiscale per la Sezione

f) ha la firma su tutti gli atti esterni;

g) propone al Presidente del CNGEI, sentito il Comitato di Sezione, la concessione delle distinzioni di benemerenza, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi alla Sezione;

h) vigila e controlla tutti gli Organi della Sezione;

i) è membro della Consulta Regionale del CNGEI.

3. Il Presidente di Sezione svolge inoltre le ulteriori funzioni previste dal Regolamento del CNGEI e dal Regolamento di Sezione se esistente.

4. Il Presidente di Sezione può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Comitato.

5. In caso di assenza o di impedimento il Presidente di Sezione viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Commissario di Sezione.

6. Il Presidente di Sezione risponde del proprio operato all’Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

 

Art. 14 – COMMISSARIO DI SEZIONE

1. Il/la Commissario di Sezione, eletto/a dall’Assemblea di Sezione, è responsabile della corretta applicazione del Metodo Scout e depositario delle tradizioni della Sezione.

2. Il Commissario di Sezione:

a) ha la direzione metodologica della Sezione;

b) sostituisce il Presidente di Sezione in caso di sua assenza o impedimento nelle funzioni non delegate;

c) cura l’attuazione delle deliberazioni degli Organismi collegiali e del Comitato di Sezione;

d) propone al Comitato di Sezione, per la designazione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;

e) nomina inoltre, su proposta dei Capi Gruppo, i Capi e i Vice Capi Unità;

f) è membro della Consulta Regionale.

3. Il Commissario di Sezione svolge inoltre le ulteriori funzioni previste dal Regolamento del CNGEI e dal Regolamento di Sezione se esistente.

4. Il Commissario di Sezione risponde del proprio operato all’Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

 

Art. 15 – IL COMITATO DI SEZIONE

1. Il Comitato di Sezione è l’organo che applica le decisioni assembleari.

2. Esso è composto da un numero dispari minimo di tre componenti eletti dall’Assemblea di Sezione, dal/dalla Commissario di Sezione e dal/dalla Presidente di Sezione, che lo presiede: tutti i componenti del Comitato di Sezione hanno in esso diritto di voto. La scelta sul numero dei componenti del Comitato di Sezione deve essere fatta dall’assemblea prima delle votazioni per l’elezione del Comitato stesso.

3. Alle riunioni del Comitato di Sezione hanno diritto di assistere i Revisori dei Conti, e, se nominato, il Vice Commissario di Sezione. Il Presidente di Sezione può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell’ordine del giorno

4. Il Comitato di Sezione amministra e coordina tutte le attività della Sezione. A tal fine:

a) designa il Tesoriere scegliendolo tra i consiglieri;

b) su proposta del Commissario di Sezione designa al Presidente di Sezione per la nomina il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;

c) esamina e delibera sulle domande di ammissione dei soci ed eventualmente delega il Commissario di Sezione, con facoltà di delegare i Capi Gruppo, all’accoglimento di quelle dei soci giovani;

d) esamina e delibera l’accoglimento delle richieste di ammissione dei sostenitori;

e) stabilisce i termini per il rinnovo delle iscrizioni, in armonia con quanto disposto dal Consiglio Nazionale del CNGEI;

f) mantiene aggiornato il libro dei Soci;

g) predispone la relazione e il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea di Sezione;

h) predispone inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all’Assemblea di Sezione;

i) redige il Progetto di Sezione e le sue modifiche da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di Sezione;

j) organizza le attività necessarie e cura la raccolta e l’invio delle informazioni per la elaborazione del bilancio sociale del CNGEI nazionale, seguendo il Regolamento e le indicazioni del Consiglio Nazionale del CNGEI;

k) decide l’Ordine del Giorno dell’Assemblea di Sezione;

l) può redigere un Regolamento di Sezione e le sue modifiche;

m) cura l’invio in Sede centrale, e per conoscenza al Commissario Regionale del CNGEI, dei Verbali delle Assemblee di Sezione relativi all’avvenuta presentazione delle relazioni, dei programmi e dei bilanci consuntivo e preventivo e l’esito del voto sugli stessi, i rinnovi delle cariche e i nomi dei delegati all’Assemblea Nazionale del CNGEI.

n) cura l’invio al Commissario Regionale del CNGEI del Progetto di Sezione e le sue modifiche.

 

Art. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI SEZIONE

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione è composto da un/una Presidente, due membri effettivi e un membro supplente eletti dalla Assemblea di Sezione.

2. Il\la Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione è il socio che ha ricevuto più voti in Assemblea di Sezione.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione esercita il controllo della gestione contabile della Sezione.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso che, per qualche motivo, venga a decadere l’intero Comitato di Sezione ed è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita funzioni di controllo amministrativo e sull’applicazione corretta di leggi, Statuto di Sezione e Regolamenti dell’amministrazione finanziaria della Sezione. Esso, in particolare, controlla se i mezzi finanziari sono stati erogati per gli scopi statutari della Sezione e vigila sull’andamento delle operazioni di tesoreria con verifiche periodiche.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a presentare una relazione scritta all’Assemblea di Sezione contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo.

7. I Revisori dei Conti di Sezione sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio nei confronti di qualsiasi persona.

8. L’incarico di Revisore dei Conti di Sezione è incompatibile con ogni altro incarico nell’ambito della Sezione ad eccezione di quello di delegato della Sezione all’Assemblea Nazionale.

9. Esso svolge inoltre tutte le funzioni previste dal Regolamento del CNGEI e dal Regolamento di Sezione se esistente.

 

TITOLO V

ANNO SCOUT ED ESERCIZIO FINANZIARIO

 

Art. 17 – ANNO SCOUT

1. L’anno scout va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

 

Art. 18 – MEZZI FINANZIARI (immodificabile)

1. I mezzi finanziari di cui dispone la Sezione per perseguire i propri scopi, sono costituiti:

a) dai contributi di Enti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito degli scopi statutari;

b) dai contributi di privati ed aziende;

c) dai lasciti ed erogazioni liberali di associati e terzi e dalle donazioni inter vivos o mortis causa di beni mobili e/o immobili dei privati;

d) dai contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali;

e) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) dal reddito dei beni patrimoniali;

g) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) dalle quote associative pagate dai soci ammessi a far parte della Sezione;

i) dalla cessione ai soci, ai Gruppi o alle altre Sezioni affiliate al CNGEI di pubblicazioni di propaganda o di carattere tecnico, di distintivi, di uniformi, di materiali da campeggio e di tutti quei materiali connessi alle attività scout previste dagli organi mondiali;

j) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

k) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

Art. 19 – GESTIONE FINANZIARIA

1. I bilanci sono predisposti dal Comitato di Sezione e approvati dall’Assemblea di Sezione, con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

2. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in passivo. Gli amministratori della Sezione sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a chiudere il bilancio in pareggio.

3. La gestione finanziaria della Sezione tiene conto del bilancio preventivo.

4. Il Comitato di Sezione deve presentare ogni anno all’Assemblea il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario scaduto con la relazione dei Revisori dei Conti di Sezione e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

5. Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea ordinaria di Sezione a maggioranza dei presenti. Il bilancio consuntivo è depositato presso la Sede della Sezione e può essere consultato da ogni socio. 6. Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea ordinaria di Sezione a maggioranza dei presenti. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della Sezione e può essere consultato da ogni socio.

6. L’esercizio finanziario della Sezione coincide con l’anno scout.

7. Dall’inizio dell’anno scout fino all’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da parte dell’Assemblea di Sezione il Comitato di Sezione non effettuerà atti di straordinaria amministrazione se non espressamente autorizzati dall’Assemblea di Sezione.

8. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

9. Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti, anche indirettamente, fra gli associati ma devono essere, obbligatoriamente, reinvestiti nelle attività istituzionali.

 

TITOLO VI

MODIFICHE DELLO STATUTO

 

Art. 20 – MODIFICHE DELLO STATUTO (immodificabile)

1. Il Comitato di Sezione può proporre modifiche al presente Statuto: esse devono essere inoltrate al Consiglio Nazionale del CNGEI per il parere obbligatorio. A seguito di detto parere, le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall’Assemblea Straordinaria di Sezione con delibera della maggioranza degli aventi diritto al voto.

2. L’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Sezione deve essere comunicato a tutti gli aventi diritto al voto nel testo della convocazione. Esso deve riportare chiara e dettagliata indicazione delle modifiche proposte.

3. Il parere del Consiglio Nazionale deve essere comunicato integralmente all’Assemblea Straordinaria subito dopo l’illustrazione delle modifiche e comunque prima dell’apertura del dibattito.

 

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

 

Art. 21 – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE (immodificabile)

1. Lo scioglimento della Sezione può avvenire per:

a) delibera dell’ Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto;

b) revoca dell’affiliazione, per il venir meno dei requisiti previsti dal CNGEI per essere affiliati come Sezione.

c) rinuncia all’affiliazione ed impossibilità di conseguimento dello scopo.

2. Il consolidarsi di una delle ipotesi di scioglimento della Sezione comporta automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i materiali indicati nell’ultimo comma dell’articolo 1 del presente statuto.

3. L’assemblea di Sezione che delibera lo scioglimento della Sezione e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

4. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore del CNGEI, o ad altra Sezione affiliata al CNGEI o ad altra associazione senza fini di lucro con personalità giuridica avente scopi istituzionali simili o comunque fini di promozione sociale.

5. Il Presidente di Sezione in carica è tenuto alla convocazione dell’Assemblea per adempiere gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 di questo articolo.

 

Art. 22 – RINUNCIA DELL’AFFILIAZIONE AL CNGEI (immodificabile)

1. La rinuncia dell’affiliazione della Sezione al CNGEI deve essere approvata dall’Assemblea di Sezione,appositamente convocata, con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli iscritti aventi diritto al voto.

2. La richiesta dell’Assemblea straordinaria della rinuncia dell’affiliazione al CNGEI deve essere presentata per iscritto e firmata da almeno la metà degli iscritti aventi diritto al voto. L’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Sezione riguardante la rinuncia dell’affiliazione al CNGEI deve essere comunicato a tutti gli iscritti aventi diritto al voto e al Consiglio Nazionale del CNGEI almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto del CNGEI, ai Regolamenti del CNGEI e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle norme vigenti in materia.